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Novità Iva
7 Gennaio 2011

Errata applicazione del reverse charge da parte di soggetti non residenti: e’ sufficiente il ravvedimento operoso.

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Con la Risoluzione n. 140 del 29 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito postole da una società francese, con rappresentante fiscale ai fini Iva in Italia, riguardo alle conseguenze dell’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (o reverse charge) alle cessioni di beni (autoveicoli) da essa effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

L’Agenzia ha, in primo luogo, richiamato la disposizione introdotta dal Decreto Legislativo n. 18 del 2010 che, appunto, prevede come obbligatoria l’applicazione di tale meccanismo per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo d’imposta stabilito nello Stato italiano. E ciò anche qualora il cedente o il prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Il Decreto Legislativo n. 18 del 2010 aveva anche stabilito che la nuova normativa avrebbe trovato applicazione nei confronti delle operazioni poste in essere successivamente al 1° gennaio 2010, ma che sarebbero stati fatti salvi i comportamenti di coloro che, in assenza di malafede, avessero applicato in maniera non corretta le regole dell’inversione contabile alle operazioni compiute nel periodo dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010.

Se, successivamente a tale periodo, non viene ancora applicato il meccanismo del reverse charge ed è il cedente (nel caso in questione, il rappresentante fiscale della società non residente) ad assolvere l’imposta, è fatto salvo il diritto alla detrazione, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, e la violazione commessa può essere sanata, in sede di ravvedimento operoso, con il pagamento, in misura ridotta, della sanzione del 3 % dell’imposta irregolarmente assolta (entro un minimo di 258 euro ed un massimo di 10.000 euro), senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento assunto.

Riguardo al caso concreto sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, il rappresentante fiscale, però, ha emesso delle note di credito per le fatture errate che le società cessionarie hanno registrato, per poi provvedere ad autofatturare gli acquisti effettuati. L’Agenzia ha escluso che possano essere annullate le note di credito e le conseguenti autofatture. Il rappresentante potrà comunque richiedere, in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva, il rimborso del credito maturato per l’emissione delle note di credito.       

Riguardo all’imposta sulla base della quale determinare l’importo della sanzione da versare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che deve considerarsi l’importo complessivo dell’Iva relativa alle operazioni attive irregolarmente determinata nella liquidazione mensile o trimestrale, con riguardo ad ogni singolo rapporto tra il cedente e ciascun cessionario. Se ci sono più liquidazioni, vi saranno più violazioni da sanare.

Infine, il perfezionamento del ravvedimento operoso da parte di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti anche nei confronti dell’altro.   

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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