NULL
Novità Iva
28 Giugno 2008

Errata indicazione del codice attività prevalente: non è sanzionabile se corretto in UNICO

Scarica il pdf

Con Risoluzione 24 giugno 2008, n. 262, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti relativi alla indicazione dei codici di classificazione delle attività economiche, in seguito all’introduzione della nuova tabella ATECO 2007, adottata dall’Agenzia con provvedimento del 16 novembre 2007.

Si riportano di seguito le tematiche affrontate dalla Risoluzione in esame:

  • suddivisione del codice attività ed individuazione della prevalenza;
  • variazione del codice dell’attività prevalente;
  • modalità di indicazione dei codici delle attività non prevalenti;
  • sostituzione e comunicazione dei codici precedenti relativi alle attività non prevalenti.

Di particolare interesse il caso in cui dalla riclassificazione dell’attività prevalente derivino più codici Ateco 2007. In questo caso, l’Agenzia precisa che l’erronea indicazione del codice attività prevalente nella Comunicazione dati annuale IVA non è sanzionabile se viene correttamente indicato:

  • nella dichiarazione annuale Unico 2008, ovvero
  • nella dichiarazione annuale IVA 2008 presentata in via autonoma, od anche
  • nella dichiarazione di variazione dati.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto