Con Risoluzione 9 novembre 2006, n. 129, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 10, n. 27-ter, DPR n. 633/72 non si applica il regime di esenzione dall’IVA, se rese da soggetti diversi da quelli individuati dalla medesima norma.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha negato la natura di organismo di diritto pubblico e pertanto il diritto ad operare in regime di esenzione, ad una società partecipata da una fondazione di diritto pubblico (IPAB), in quanto tale qualificazione proposta dalla società istante si fonda su una nozione estensiva di organismo di diritto pubblico mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 18.11.2006
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