Con Risoluzione 12 marzo 2008, n. 89, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA da applicare alle prestazioni di servizi che hanno natura socio-sanitaria ed assistenziale fornite da aziende speciali, costituite ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
In particolare l’Amministrazione finanziaria ha disposto che anche a tali prestazioni è applicabile l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, n. 27-ter del DPR n. 633/1972, per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali eseguite da “organismi di diritto pubblico”. Ciò è riconducibile alle precisazioni contenute nella Circolare n. 113/1999, la quale dispone che tali aziende speciali, configurandosi quali “enti pubblici”, sono riconducibili alla nozione generale di “organismi di diritto pubblico” di cui al citato art. 10, n. 27-ter, decreto IVA.
Fonte: www.seac.it
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