NULL
Novità Iva
28 Marzo 2008

Esenzione IVA per prestazioni didattiche e formative: necessario il riconoscimento

Scarica il pdf

Con Circolare 18 marzo 2008, n. 22, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo l’esenzione IVA per le prestazioni didattiche rese da istituti privati che, a seguito della riforma attuata dalla Legge n. 62/2000 e dal D.L. n. 250/2005, non necessitano del riconoscimento per poter operare.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, gli istituti privati che forniscono prestazioni didattiche e formative comprese nelle materie di insegnamento scolastico di competenza della Pubblica istruzione, possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell’art. 10. comma 1, n. 20, D.P.R. n. 633/72, solo se ottengono un riconoscimento esterno valido ai fini fiscali, anche da soggetti pubblici diversi dal Ministero della Pubblica Istruzione (ad esempio Direzioni Regionali delle Entrate).

L’esenzione IVA invece si applica sempre per le prestazioni educative approvate e finanziate da enti pubblici, in quanto il finanziamento da parte dell’ente pubblico costituisce riconoscimento per atto concludente dell’attività formativa posta in essere. Infine, per gli istituti culturali stranieri presenti sul territorio nazionale, il provvedimento (anche tacito) che conclude l’iter per il funzionamento dell’istituto, costituisce il riconoscimento valido per l’esenzione.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
20 Dicembre 2024
Start-up e PMI innovative: nuova legge su mercato e concorrenza

Dal 18 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è operativa la legge...

20 Dicembre 2024
SRL o SRLS: come funziona e quale scegliere?

In un contesto macroeconomico caratterizzato da incertezza economica, gli aspiranti...

20 Dicembre 2024
Pace contributiva 2024-2025: quali sono le condizioni necessarie?

La pace contributiva permette ai lavoratori privi di anzianità contributiva fino...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto