Con Sentenza 14 settembre 2006, (C-181/04 e C-183/04) la Corte di Giustizia Europea ha fornito un’interpretazione restrittiva del regime IVA di cui all’art. 15 della VI Direttiva.
Tale disposizione prevede l’esenzione IVA per il noleggio di navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri, di quelle utilizzate per attività commerciali, industriali o per la pesca, o, in genere per il noleggio di navi d’alto mare.
Secondo la Corte, il requisito dell’impiego in alto mare deve essere esteso a tutti i tipi di nave. Pertanto restano escluse dall’esenzione IVA le navi utilizzate per attività che non si svolgono in alto mare. Tale interpretazione costringe l’Italia a rivedere una prassi ormai consolidata che estendeva l’esenzione IVA anche alla navigazione costiera (art. 8-bis, D.P.R. n. 633/1972).
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 3.10.2006
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