Con Sentenza 4 giugno 2009, n. C-102/08, la Corte dell’Unione Europea ha statuito che gli stati membri, che intendono avvalersi della facoltà di escludere dall’IVA determinate attività degli enti pubblici, devono adottare un’espressa disposizione normativa a tal fine.
Nella medesima pronuncia la Corte ha altresì stabilito che, qualora l’esclusione provochi distorsioni alla concorrenza, le attività degli enti pubblici devono essere assoggettate ad IVA: in particolare, tali attività possono essere non solo quelle che provocano danno alle imprese private, ma anche quelle che comportano distorsioni nei riguardi del soggetto pubblico medesimo.
Fonte: www.seac.it
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