Con la nuova disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi, in vigore dal 1º gennaio 2010, per quanto riguarda il trasporto merci reso da un soggetto passivo vanno considerate due alternative:
- se il committente ha sede in Italia, la prestazione si considera territorialmente in Italia; quindi va individuato il debitore dell’imposta nonché il corretto trattamento da applicare, ovvero se l’operazione è imponibile, non imponibile (ex art. 9, D.P.R. n. 633/1973, ad esempio per beni in esportazione) esente;
- se il committente è stabilito all’estero, al contrario, la prestazione si reputa interamente extraterritoriale e non sorge alcun obbligo IVA (salvo quello di emissione della fattura non soggetta IVA ex art. 7-ter).
Fonte: www.seac.it
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