Nella Risoluzione n. 80 del 24 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito che le era stato posto riguardo all’annotazione dei documenti riepilogativi delle fatture emesse e/o ricevute il cui importo totale è inferiore a 300 Euro. In particolare, il quesito posto all’Agenzia, da uno studio professionale (che ha optato per il regime di contabilità semplificata), riguarda la compatibilità dell’annotazione in questione, effettuata nei registri Iva, con la corretta registrazione anche degli incassi e dei pagamenti, ai fini della determinazione del reddito professionale.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la registrazione semplificata delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300 Euro possa essere utilizzata anche per la registrazione degli incassi e dei pagamenti ai fini della determinazione del reddito professionale, qualora gli stessi vengano annotati in una sezione separata del registro Iva.
Nella Risoluzione è stato, altresì, precisato che, per motivi di omogeneità, il documento cumulativo potrà essere annotato anche ai fini delle imposte sui redditi soltanto qualora le fatture emesse e/o ricevute, riepilogate nel medesimo documento, siano state tutte saldate. La data associata al documento riepilogativo potrà essere quella dell’ultimo incasso e/o pagamento.
Pertanto, eventuali fatture emesse e/o ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a 300 Euro, dovranno essere annotate separatamente se non ancora saldate al momento della redazione e della registrazione del documento riepilogativo.
Nella Risoluzione è stato, infine, ricordato che le singole fatture dovranno comunque essere conservate, unitamente al documento riepilogativo, per consentire all’Amministrazione finanziaria di svolgere la propria attività di controllo.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.