Con Risoluzione 15 giugno 2009, n. 158, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi all’utilizzo delle fatture elettroniche.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che:
- la fattura elettronica deve contenere oltre alla data di emissione, anche il riferimento temporale che attesta la data di formazione del documento;
- il termine di conservazione (almeno quindicinale) decorre dalla data di invio o di ricezione del documento;
- i documenti, se non possono essere ritenuti informatici, devono essere materializzati su supporto fisico;
- il contribuente deve inviare l’impronta dell’archivio informatico, nonché la sottoscrizione elettronica e la marca temporale.
Fonte: www.seac.it
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