E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea 5 novembre 2004, n. L/331 il Regolamento (CE) n. 1925/2004 che, in materia di frodi comunitarie all’IVA, identifica le categorie e sottocategorie di informazioni che gli Stati membri possono scambiarsi senza obbligo di richiesta preventiva.
Tra le informazioni in argomento si segnalano: i soggetti passivi non stabiliti, i mezzi di trasporto nuovi, le vendite a distanza, le operazioni comunitarie presunte come irregolari, gli operatori che pongono in essere acquisti intracomunitari senza corrispondere l’imposta nel Paese di destinazione.
Fonte: www.seac.it