L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 16 giugno 2006, n. 81, si adegua all’orientamento della Corte di Giustizia UE (Sentenza 23 marzo 2006, Causa C-210/04) e revoca le indicazioni fornite dal Ministero delle Finanze con Risoluzione 20 marzo 1981, n. 330470 in materia di applicazione dell’IVA nei rapporti fra stabile organizzazione e casa madre.
L’Agenzia chiarisce che le prestazioni di servizi che intercorrono fra casa madre estera e stabile organizzazione italiana e viceversa costituiscono operazioni fuori campo IVA e che ciò è valido anche nei rapporti con Paesi non appartenenti all’Unione europea.
Fonte: www.seac.it
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