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Novità Iva
29 Novembre 2010

I tributaristi non possono rilasciare il visto di conformità. Sentenza del TAR Lazio

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Con la Sentenza n. 33676 del 19 novembre 2010, la Seconda Sezione del Tar del Lazio si è pronunciata riguardo alla richiesta di annullamento della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 23 dicembre 2009 nella parte nella quale escludeva dal novero dei soggetti legittimati al rilascio del Visto di conformità, ai fini della compensazione dei crediti IVA di importo superiore ai 15 mila Euro annui, i professionisti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale senza essere iscritti in albi professionali (cosiddetti tributaristi).  

I ricorrenti hanno sostenuto in particolare che debbono essere considerati abilitati all’apposizione del visto anche i tributaristi dal momento che la normativa collega detta abilitazione all’autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed i tributaristi sono autorizzati ad effettuare tale trasmissione.

Il Tar ha precisato che il Decreto Legge n. 78 del 2009, convertito nella Legge n. 102 del 2009, che prevede il visto di conformità per le compensazioni dei crediti IVA, non contiene più alcuna disposizione espressa riguardo ai soggetti abilitati al rilascio del visto. Deve, quindi, guardarsi alla disciplina generale pregressa (art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 241/ 97) secondo la quale i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni sono soltanto i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ossia gli iscritti negli albi dei Dottori Commercialisti, dei Ragionieri e dei Periti Commerciali e dei Consulenti del Lavoro ed i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei Periti ed Esperti tenuti dalle Camere di Commercio per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

I tributaristi, quindi, in base alle disposizioni generali, non sono legittimati al rilascio del visto.

Il legislatore, pur ampliando il novero dei soggetti abilitati a redigere le dichiarazioni ed a tenere la contabilità (ed includendovi anche coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale), non ha esteso l’abilitazione all’esercizio dell’attività di rilascio del visto, attività, secondo quanto affermato dal Tribunale Amministrativo, strettamente funzionale ad esigenze di certezza implicate dalla gestione di risorse pubbliche. E questa scelta legislativa è stata effettuata sulla base di una valutazione discrezionale che, secondo il Tar, non appare illogica o irragionevole.

Inoltre, nella sentenza viene evidenziato, come analogamente a quanto avviene per i tributaristi, anche altre categorie di soggetti sono autorizzati a trasmettere le dichiarazioni per via telematica, ma non a rilasciare il visto di conformità, come gli iscritti negli albi dei Dottori Agronomi e dei Periti Agrari.

Le spese di giudizio sono state ugualmente compensate data la novità della questione.            

 

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