Con Risoluzione 20 giugno 2008, n. 257, l’Agenzia delle Entrate, nel dichiarare inammissibile l’interpello sottoposto per difetto del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), D.M. n. 209/2001, in quanto non riguardante una fattispecie concreta e personale, si è comunque espressa con una consulenza giuridica in materia di IVA agevolata per esecuzioni musicali.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’esecuzione musicale si qualifica come concerto vocale e strumentale ed è assoggettata ad aliquota IVA agevolata nel solo caso in cui lo spettacolo è finalizzato all’ascolto della musica, ai sensi del n. 123, tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972.
L’Agenzia, nel definire i concerti vocali e strumentali come “quelle manifestazioni musicali in cui i cantanti o i musicisti, singolarmente ovvero in gruppo, eseguono una serie di brani musicali, secondo un programma prestabilito, in un luogo appositamente individuato e strutturalmente idoneo a consentire l’ascolto della musica da parte degli spettatori (ad es. teatri, sale concerto, impianti sportivi, etc.)“, prevede per le restanti esecuzioni musicali, l’applicazione del regime di IVA ordinario.
Fonte: www.seac.it
Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquista la circolare informativa fiscale