Con Sentenza depositata l’8 febbraio 2007, (C-435/05), la Corte di Giustizia UE, a soluzione di una questione pregiudiziale sollevata dai giudici olandesi, ha affermato il principio in base al quale la mancanza del requisito della soggettività non consente la detrazione dell’IVA; è necessario un nesso tra le operazioni effettuate a monte e quelle a valle.
Nel caso sottoposto ai giudici dei Paesi Bassi, una società aveva portato in detrazione l’IVA assolta per spese di arbitrato in merito ad una controversia relativa a crediti sorti in un periodo nel quale la società svolgeva esclusivamente attività non rilevanti ai fini IVA.
Secondo la Corte di Giustizia, la società, anche se in questo momento svolge attività rilevanti ai fini dell’imposta, non ha diritto alla detrazione, in quanto tra le spese per la procedura di arbitrato per la determinazione di crediti sorti in un periodo precedente e la nuova attività non esiste un nesso immediato.
Fonte: www.seac.it
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