Con Circolare 21 marzo 2005, n. 16, l’Assonime commenta la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2005, n. 22 in materia di IVA di gruppo con società controllate e/o controllanti residenti all’estero.
Nella citata Risoluzione, le Entrate avevano precisato che la liquidazione dell’IVA di gruppo è applicabile senza limitazioni, a condizione che le forme giuridiche comunitarie siano equipollenti alle forme societarie di diritto italiano, e a seguito di identificazione ai fini IVA in Italia dei soggetti comunitari (rappresentante fiscale, stabile organizzazione o identificazione diretta).
Assonime chiarisce, ulteriormente, che i soggetti esteri devono aver effettuato in Italia operazioni (attive e/o passive) rilevanti agli effetti dell’imposta.
Fonte: www.seac.it