Con Risoluzione 21 febbraio 2005, n. 22, l’Agenzia delle Entrate, a parziale rettifica della Risoluzione 6 novembre 2002, n. 347, estende l’applicazione della procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo a tutte le società di capitali residenti negli Stati membri della UE.
Le Entrate, infatti, in considerazione del processo di armonizzazione del diritto comunitario in corso, sostengono che a condizione che le forme giuridiche comunitarie siano equipollenti alle forme societarie di diritto italiano, e a seguito di identificazione ai fini IVA in Italia dei soggetti comunitari (rappresentante fiscale, stabile organizzazione o identificazione diretta), l’istituto dell’IVA di gruppo è applicabile senza limitazioni.
Fonte: www.seac.it