Con Sentenza 18 giugno 2009, procedimento C-566/07, la Corte di Giustizia europea si è espressa in merito all’obbligo di pagamento dell’IVA anche se erroneamente esposta in fattura.
I giudici hanno chiarito quanto segue:
- l’IVA è sempre dovuta dal prestatore per il semplice fatto che è indicata in fattura anche se è di competenza di un altro Stato membro della UE;
- il fornitore può procedere ad una rettifica nei confronti del cliente a condizione che non si realizzi un “arricchimento senza causa” a favore di una delle due parti.
Fonte: www.seac.it
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