Con Sentenza 10 giugno 2005, n. 12353, la Corte di Cassazione ha fornito precisazioni in merito al trattamento dell’IVA risultante da fatture per operazioni inesistenti. La Corte ha preso in considerazione la posizione di entrambe le parti contraenti, precisando che:
· chi emette fatture per operazioni inesistenti deve corrispondere l’intero ammontare dell’imposta indicata nel documento, anche se ha successivamente emesso nota di accredito. Il debito IVA, infatti, non è correlato, in questo caso, al presupposto oggettivo di effettuazione dell’operazione, ma discende dalla semplice indicazione dell’imposta in fattura (art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972);
· chi riceve fatture per operazioni inesistenti non ha diritto a detrarre l’imposta indicata in fattura per mancanza del presupposto oggettivo dell’operazione, tuttavia è tenuto al versamento dell’IVA indicata nell’eventuale nota di accredito ricevuta.
Fonte: www.seac.it