Con Sentenza 25 maggio 2005, n. 117/47/05, la CTP di Milano ha disapplicato la normativa italiana in tema di detrazione IVA sulle autovetture, in ossequio all’art. 17, della VI Direttiva UE.
Secondo i Giudici, i "motivi congiunturali" che, nelle intenzioni del Legislatore comunitario, giustificavano la limitazione del diritto alla detrazione su taluni beni (nello specifico, le autovetture) non possono che essere limitati nel tempo, onde evitare la loro trasformazione in elementi strutturali illeciti. Di conseguenza, dev’essere rimborsata tutta l’IVA non detratta sul leasing e sulle spese di esercizio di autovetture che l’impresa dà in uso ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Fonte: www.seac.it