Con la Sentenza n. 8962 dell’8 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha affermato, riguardo al reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 3 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che affinché si configuri è necessario non solo che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, ma anche che vi sia il dolo specifico del fine di evadere le imposte sui redditi o sull’Iva. E’, inoltre, necessario che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili e che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione.
I raggiri ed i mezzi fraudolenti adoperati dal contribuente per ostacolare l’accertamento della falsa rappresentazione delle scritture contabili non può consistere esclusivamente nella mancata comunicazione delle operazioni mediante il modello Intrastat. Un comportamento omissivo, infatti, costituito dal mancato invio del modello, che, afferma la Suprema Corte, “costituisce di per sé un illecito amministrativo punito specificamente con una sanzione amministrativa”, non costituisce di per sé anche un raggiro e comunque un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento di false rappresentazioni contenute nelle scritture contabili.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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