Nella Risoluzione n. 18 del 22 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una richiesta di consulenza giuridica relativa all’interpretazione dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, che stabilisce l’indetraibilità dell’Iva assolta su immobili a destinazione abitativa. In particolare, l’istante aveva richiesto se tale regola dell’indetraibilità dovesse applicarsi anche quando gli immobili in questione siano utilizzati nell’ambito imprenditoriale dell’attività turistico-alberghiera.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, ecc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, come fabbricati strumentali per natura.
Quindi, le spese sostenute per l’acquisto e la manutenzione di questi immobili non rientrano nell’ambito di applicazione dell’indetraibilità dell’Iva prevista dalla disposizione suddetta.
Del resto, l’Agenzia ha ricordato che, una precedente Circolare del 2007 ed una Risoluzione del 2004, avevano già affermato che gli immobili abitativi, destinabili ad attività turistico-alberghiera, danno luogo a prestazioni imponibili Iva, con aliquota al 10 %, e, quindi, l’imposta sull’acquisto di beni o servizi riguardanti le relative prestazioni di alloggio deve, in coerenza con i principi generali della disciplina dell’Iva, essere detraibile.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per affermare la detraibilità o meno dell’Iva, bisogna verificare, nei fatti, se l’immobile abitativo, nel momento nel quale vengono effettuati i lavori di manutenzione e ristrutturazione e vengono sostenute le relative spese, comprensive di Iva, è già effettivamente utilizzato per l’attività ricettizia o se risulta comunque inequivocabilmente destinato a tale utilizzazione.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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