Con Risoluzione 22 dicembre 2005, n. 174, l’Agenzia delle Entrate si conforma alle pronunce della Corte di Giustizia UE del 2003 e chiarisce le modalità di recupero dell’imposta sulle prestazioni mediche non aventi scopo terapeutico, come i servizi di medicina legale.
Le Sentenze della Corte UE hanno natura interpretativa, pertanto trovano applicazione anche ai rapporti sorti prima della pronuncia. Ne consegue, per i medici che hanno indebitamente ritenuto esenti le prestazioni sanitarie effettuate, l’obbligo di regolarizzare spontaneamente tali operazioni, assoggettandole ad imposta ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972. Non si fa luogo all’applicazione di interessi moratori e sanzioni.
Fonte: www.seac.it