Con Risoluzione 28 aprile 2009, n. 113, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA del 10% prevista dal punto 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 in favore degli interventi di recupero del patrimonio edilizio non è applicabile ai lavori di restauro e recupero di aree e manufatti archeologici.
La norma citata ha infatti la finalità di agevolare solo determinati interventi edilizi tesi al recupero delle abitazioni in stato di degrado, nonché alla rivalorizzazione di quei fabbricati in cui si svolgono attività complementari alla vita delle famiglie, quali, ad esempio, gli uffici, le scuole, le infrastrutture sanitarie, lotti, isolati, reti stradali, etc.
Date tali premesse, ne deriva che non possono essere ricompresi nella categoria di tali immobili le aree ed i manufatti archeologici.
Fonte: www.seac.it
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