Con Sentenza n. 37/4/06, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia si è espressa in ordine all’ambito di applicazione delle sanzioni per ritardato e/o omesso versamento dell’IVA di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997.
Nel caso specifico, ad un contribuente, che aveva chiesto un indebito rimborso dell’imposta, il Fisco aveva notificato la citata sanzione e non invece quella amministrativa disposta dall’articolo 5, D.Lgs. n. 471/1997.
Disponendo chiaramente che le sanzioni per omesso/tardivo pagamento trovano applicazione solo nei casi di obbligazione tributaria avente precisa scadenza, in seguito non rispettata, i Giudici della CTR della Puglia hanno concluso che nel caso specifico le stesse non potevano trovare applicazione, dovendo lasciare spazio a quelle amministrative.
Fonte: www.seac.it
Articolo pubblicato in data 25.11.2006
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