Con Sentenza n. 77/04, la CTP di Macerata ha precisato che il termine minimo di 15 giorni prescritto dall’art. 51, D.P.R. n. 633/1972 tra la comunicazione dell’invito a comparire che gli Uffici sono autorizzati a notificare al contribuente e la data prevista per la presentazione non è derogabile, nemmeno nel caso in cui il destinatario sia a conoscenza delle ragioni dell’invito.
Secondo i Giudici, il termine in argomento garantisce il fondamentale diritto del contribuente a predisporre le proprie difese, pertanto il suo mancato rispetto determina la nullità degli atti di contestazione conseguentemente emanati per sanzionare la mancata comparizione.
Fonte: www.seac.it