Con Risoluzione 20 febbraio 2008, n. 56, l‘Agenzia delle Entrate, accogliendo una richiesta di consulenza giuridica da parte di un’associazione, ha specificato che l’aliquota agevolata IVA al 10% è applicabile anche alla vendita di garze per medicazione.
Secondo l’Agenzia, le garze in questione sono, infatti, riconducibili agli articoli di medicazione, elencati al punto 114 del D.P.R. n. 633/1972, di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate ed ai quali si applica l’aliquota IVA agevolata del 10%.
Fonte: www.seac.it
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