Con la Risoluzione n. 49 del 21 aprile 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla disciplina della liquidazione dell’Iva di gruppo e, in particolare, riguardo alla possibilità di sostituire una fideiussione bancaria, prestata da una delle società del gruppo controllate, per la compensazione di proprie eccedenze a credito trasferite al gruppo, con una garanzia prestata direttamente dalla società capogruppo controllante, mediante l’apposita comunicazione di cui all’articolo 38-bis, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972.
L’Agenzia ha riconosciuto che la soluzione prospettata dalla società controllante istante, ossia quella dell’operatività della sostituzione suddetta, è applicabile purché la garanzia sostitutiva prestata dalla capogruppo decorra dal momento dell’erogazione del rimborso Iva, e non dal momento della sostituzione, e per una durata di tre anni oppure, se inferiore, per il periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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