Con Circolare 30 aprile 2009, n. 20, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla nuova disciplina dell’esigibilità differita dell’IVA, introdotta con l’art. 7, D.L. n. 185/2008.
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che:
- l’anno di differimento dell’esigibilità decorre dal momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6, D.P.R. n. 633/1972; se prima di tale momento viene emessa fattura, tale termine decorre dalla data di emissione della stessa (limitatamente con riferimento all’importo fatturato);
- il momento del pagamento non effettuato in contanti, va individuato dal cedente monitorando i propri conti da cui emerge l’accreditamento del corrispettivo;
- la nuova disciplina è entrata in vigore dal 28 aprile 2009, ovvero il giorno successivo dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 marzo 2009.
Fonte: www.seac.it
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