Con Circolare 17 gennaio 2008, n. 2 l’Agenzia delle Entrate ha fornito maggiori chiarimenti in materia di tassazione dei prodotti energetici, affermando che dal 1º gennaio 2008, per la somministrazione di gas metano usato come “combustione per usi civili”, deve essere applicata l’aliquota IVA del 10%. La vecchia normativa, infatti, limitava l’aliquota agevolata solo “agli usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda”.
L’aliquota ridotta del 10%, tuttavia, si applica solo ai primi 480 metri cubi di consumo per anno. Per i consumi eccedenti tale scaglione, scatta invece l’aliquota ordinaria del 20%.
In caso di cambio del fornitore in corso d’anno, quest’ultimo terrà conto dei consumi già effettuati dal cliente e applicherà l’agevolazione limitatamente alla quota di scaglione annuale residua.
Fonte: www.seac.it
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