Con Sentenza 5 maggio 2009, n. 10336, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’IVA versata dalla parte vittoriosa sull’onorario del proprio avvocato va compresa tra le spese processuali che devono essere rimborsate dal soggetto che esce sconfitto dalla controversia.
Tuttavia, se il cliente è titolare di partita IVA e la vertenza è inerente all’esercizio dell’impresa, arte o professione, il soggetto sconfitto non deve pagare la suddetta imposta: in tal caso, infatti, il cliente vittorioso può detrarre l’IVA versata e, quindi, andrà a recuperare l’imposta addebitata dal proprio avvocato.
Fonte: www.seac.it
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