Con Sentenza 22 giugno 2007, n. 14649, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’assoggettabilità ad IVA di un collaboratore che, pur esercitando l’attività di amministratore e liquidatore in modo continuativo, non è, però, iscritto all’Albo.
Secondo la Corte, l’Amministrazione finanziaria non può limitarsi a presumere l’esercizio di una libera professione, ma deve procedere ad una verifica più attenta di tutti gli elementi. Nel caso di specie, il contribuente è pensionato, non ha mai esercitato la libera professione, non è mai stato iscritto all’Albo di appartenenza e svolge solamente queste attività con un compenso prestabilito.
Il rapporto in questione, pertanto, riveste le caratteristiche di una collaborazione e non di una attività di lavoro autonomo.
Fonte: www.seac.it
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