Con Risoluzione 9 luglio 2009, n. 178, l’Agenzia delle Entrate si è espressa riguardo alla rettifica della detrazione IVA di cui all’art. 19-bis2, D.P.R. n. 633/72.
L’Agenzia chiarisce che la società beneficiaria di un’operazione di scissione parziale, che utilizza i beni ricevuti (fabbricati) in operazioni di locazione imponibili, può procedere alla rettifica per decimi della detrazione IVA non operata dalla società scissa al momento dell’acquisto poiché gli stessi erano utilizzati in operazioni esenti.
Ai fini dell’imposta sul reddito, inoltre, l’imposta recuperata (IVA a credito) riduce il costo fiscalmente riconosciuto dei beni oppure determina una sopravvenienza attiva imponibile, a seconda della contabilizzazione operata dalla società scissa.
Fonte: www.seac.it
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