Con Sentenza n. 33/09, la Ctr Milano ha stabilito che lo sconto incondizionato ammesso dal cedente al cessionario per effetto di clausole contrattuali non costituisce operazione imponibile ai sensi dell’art. 3, D.P.R. n. 633/1972.
Secondo i giudici, gli sconti previsti contrattualmente, pari alla differenza tra prezzo al dettaglio e valore di listino, non derivano da uno scambio di prestazioni, pertanto non sono presenti i presupposti di cui all’art. 6, D.P.R. n. 633/1972.
Fonte: www.seac.it
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