L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 13 del 7 febbraio 2012, ha risposto alla richiesta di chiarimenti in merito all’applicabilità del meccanismo dell’inversione contabile (cosiddetto reverse charge) alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori ed unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumo finale. Ricordiamo che questo meccanismo è in vigore dal 1° aprile 2011.
In particolare, l’Agenzia ha affermato che sono assoggettati all’obbligo dell’inversione contabile anche i dispositivi a circuito integrato, quali i componenti dei personal computer, riconducibili al codice NC 8542 3110, oltre a quelli riconducibili al codice NC 8542 3190.
Inoltre, l’Agenzia ha precisato che, ai fini dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, rileva esclusivamente l’oggettiva riferibilità, dei beni individuati con i predetti codici, a personal computer o apparati analoghi. Il meccanismo dell’inversione contabile, infatti, deve trovare applicazione ai microprocessori ed alle unità centrali di elaborazione in questione, a prescindere dalla loro effettiva destinazione ai personal computer o ad apparati analoghi, ed a prescindere dal fatto che siano destinati ad essere incorporati nei predetti apparecchi o in altre apparecchiature, come gli elettrodomestici.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.
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