Con il Maxiemendamento varato dal Governo, è stato modificato l’art. 83, commi da 26 a 28, D.L. n.112/2008 (in vigore dal 25 giugno 2008), introducendo importanti novità in relazione alla detrazione IVA su prestazioni alberghiere e di ristorazione.
Il Legislatore ha soppresso la prima parte della lett. e) dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, che ammetteva la detraibilità dell’IVA solo in relazione alle prestazioni alberghiere e di ristorazione connesse alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi. A decorrere dal 1º settembre 2008, l’imposta addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è invece totalmente detraibile.
La diminuzione del gettito fiscale che deriva dalla nuova detrazione IVA sarà tuttavia “compensata” con una limitazione della deduzione degli oneri connessi alle prestazioni di vitto e alloggio ai fini delle imposte dirette, fissata, a decorrere dal 1 settembre 2008, nella misura del 75%.
Fonte: www.seac.it
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