Con Sentenza 3 settembre 2009, n. C-37/08, la Corte di Giustizia UE si è espressa in merito al corretto criterio di territorialità applicabile alle prestazioni rese da un’associazione che gestisce un circuito finalizzato allo scambio dell’utilizzo di immobili in multiproprietà.
Secondo i giudici europei tale associazione, che percepisce dai suoi associati una quota di iscrizione, una quota annuale ed una commissione di scambio, deve pagare l’IVA su tali proventi nel territorio in cui si trova il bene immobile il cui diritto di godimento viene ceduto dall’associato.
Fonte: www.seac.it
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