Nella Risoluzione n. 97 del 24 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello relativo alla questione del regime di non imponibilità Iva applicabile alle navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
Il quesito riguardava l’applicabilità del regime suddetto ai mezzi nautici impiegati dal Corpo Forestale dello Stato nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
L’Agenzia delle Entrate ha fatto riferimento a quanto in precedenza osservato dal Dipartimento delle Finanze riguardo alla disciplina in materia. In particolare, il Dipartimento ha riconosciuto che l’estensione del regime di non imponibilità a tutte le imbarcazioni utilizzate dallo Stato per fini istituzionali reintrodurrebbe nell’ordinamento interno una previsione già contestata dagli organi comunitari.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le unità nautiche in dotazione del Corpo Forestale dello Stato, impiegate prevalentemente per il pattugliamento degli ecosistemi marini e delle acque interne, non sono istituzionalmente adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e, di conseguenza, non possono beneficiare del regime di non imponibilità Iva.
Possono beneficiare del regime in questione soltanto le unità nautiche del Corpo Forestale dello Stato che sono utilizzate nell’espletamento di un servizio di pubblica utilità riconducibile alle operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.