La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 15068 del 17 giugno 2013, ha affermato che l’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’Iva o versate in quanto dovute, e non si estende all’imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura.
La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione al contribuente, confermando la sentenza di primo grado nella quale i Giudici, nel pronunciarsi in merito al ricorso proposto avverso gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto l’Iva degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, avevano ritenuto e dichiarato detraibile l’Iva sulle operazioni relative a lavori di ristrutturazione di un immobile.
La Corte di Cassazione ha, invece, sostenuto che nella decisione di secondo grado, impugnata dall’Agenzia delle Entrate, era stato erroneamente applicato il principio suddetto. La Commissione Tributaria Regionale, infatti, aveva ritenuto detraibile l’importo dell’imposta che non era dovuta.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.