Con Provvedimento 1º aprile 2010 l’Agenzia delle entrate ha definito le nuove procedure di rimborso IVA per i soggetti passivi nazionali che effettuano acquisti all’estero e per i soggetti esteri che effettuano acquisti in Italia.
Nel Provvedimento in oggetto viene precisato fra l’altro che:
- il rimborso dell’IVA pagata all’estero va richiesto al proprio stato di residenza con istanza telematica;
- per i soggetti comunitari che richiedono il rimborso dell’IVA, l’istanza è presentata con riferimento ad un periodo non inferiore al trimestre solare, sempreché di importo non inferiore a euro 400,00. Se l’importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore al suddetto limite, l’istanza di rimborso è presentata con cadenza annuale, semprechè di importo non inferiore a euro 50,00;
- la richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento mentre quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre del medesimo anno;
- la competenza per la gestione dei rimborsi è affidata al Centro Operativo di Pescara.
Fonte: www.seac.it
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