NULL
Novità Iva
9 Maggio 2009

Note di variazione IVA: Risoluzione delle Entrate

Scarica il pdf

Con Risoluzione 5 maggio 2009, n. 120, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, relativo all’emissione delle note di variazione, nelle ipotesi di trasferimento del credito e del fallimento del debitore.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini fiscali, in caso di fallimento e procedure concorsuali, per i crediti ceduti pro – solvendo, l’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’IVA può essere operata solo dal cedente, purché si sia insinuato nel passivo prima della cessione e non sia stato estromesso dalla procedura.

Ciò in quanto, nel rispetto delle regole comunitarie dettate ai fini IVA, è necessaria l’identità tra il soggetto che ha emesso la fattura originaria con il soggetto che ha emesso la nota di variazione in diminuzione dell’imposta.

 

Fonte:  www.seac.it

 

Maggiori informazioni e approfondimenti sistematici ed esaurienti inviati direttamente alla vostra mail, acquisti la circolare informativa fiscale

 

Articoli correlati
7 Marzo 2025
Professione Youtuber: apertura e gestione Partita IVA, tasse e contributi

Con l’avvento della digitalizzazione si è assistito ad una crescita delle...

7 Marzo 2025
Leva operativa: definizione e formula

Cos’è la leva operativa e perché è così rilevante in finanza? L’analisi...

7 Marzo 2025
Anc: magazzino fiscale e Ddl su rateizzazione carichi fiscali, audizione dell’associazione nazionale commercialisti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa dell'Associazione Nazionale...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto