Con Risoluzione 5 maggio 2009, n. 120, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione dell’art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, relativo all’emissione delle note di variazione, nelle ipotesi di trasferimento del credito e del fallimento del debitore.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, ai fini fiscali, in caso di fallimento e procedure concorsuali, per i crediti ceduti pro – solvendo, l’emissione della nota di variazione in diminuzione dell’IVA può essere operata solo dal cedente, purché si sia insinuato nel passivo prima della cessione e non sia stato estromesso dalla procedura.
Ciò in quanto, nel rispetto delle regole comunitarie dettate ai fini IVA, è necessaria l’identità tra il soggetto che ha emesso la fattura originaria con il soggetto che ha emesso la nota di variazione in diminuzione dell’imposta.
Fonte: www.seac.it
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