Nella Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di numerazione delle fatture.
I chiarimenti si sono resi necessari a seguito della modifica, introdotta dalla Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, alla formulazione dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Questa disposizione, nella nuova versione, resasi necessaria per recepire la disciplina comunitaria in materia, non prevede più espressamente la numerazione delle fatture in ordine progressivo per anno solare.
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che è compatibile con la normativa attuale qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, nel caso anche con riferimento esplicito alla data della fattura stessa.
Questo vuol dire che, dal 1° gennaio 2013, sarà possibile adottare una numerazione progressiva, partendo dal numero 1, che proseguirà ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente.
Sarà possibile anche applicare la nuova numerazione progressiva iniziando dal numero successivo a quello dell’ultima fattura del 2012.
Nella Risoluzione è stato, infine, precisato che i contribuenti potranno continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è comunque garantita dalla contestuale indicazione nella fattura della data, che rimane un elemento obbligatorio del documento.
a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.