Con Risoluzione 3 luglio 2008, n. 273, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, di cui all’articolo 1, comma 429, Legge n. 311/2004, che, sostituisce l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente).
Secondo l’Amministrazione finanziaria, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 1, comma 429, Legge n. 311/2004, possono procedere alla defiscalizzazione dei propri misuratori fiscali solamente con riguardo alla propria attività principale.
Diversamente, per quel che riguarda le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolta presso i “bar” e i “ristoranti self service” siti all’interno del punto vendita, le suddette imprese non hanno la possibilità di defiscalizzare i relativi misuratori fiscali, essendo tale attività una prestazione di servizi e non potendosi qualificare come attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 114/1998.
Fonte: www.seac.it
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