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Novità Iva
28 Settembre 2013

Omesso versamento dell’Iva: non e’ responsabile l’ex amministratore della societa’ ormai fallito se non c’e’ prova che la sua pregressa gestione sia stata preordinata all’evasione.

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 39082 del 23 settembre 2013, ha affermato che il reato dell’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, è un reato riferibile direttamente al destinatario dell’obbligo.

Tratandosi, inoltre, di un reato omissivo istantaneo sottoposto all’adempimento di un obbligo entro un determinato termine, bisogna fare riferimento a quel momento per determinare il fatto consumativo del reato.

Tali considerazioni hanno portato la Suprema Corte ad escludere la responsabilità dell’ex amministratore della società (nei cui confronti l’ordinanza impugnata aveva confermato il sequestro di immobili e quote di immobili e di autoveicoli), in quanto al momento della commissione del reato, e cioè del mancato versamento dell’Iva nel termine previsto dalla legge, era già stato dichiarato fallito ed i suoi poteri di gestione dell’impresa erano transitati nelle mani del curatore fallimentare.

Secondo il Tribunale che aveva emesso l’ordinanza impugnata, il reato era stato determinato dalla pregressa condotta dell’amministratore della società che non aveva accantonato le somme per il pagamento del debito Iva.

La Suprema Corte ha contestato il provvedimento emesso dal Tribunale evidenziando come al momento del perfezionamento della fattispecie di reato l’amministratore della società non avrebbe potuto adempiere all’obbligo di versamento dell’imposta e come nell’ordinanza impugnata non fossero stati messi in rilievo specifici elementi probatori dai quali desumere che la pregressa gestione fosse stata volta all’evasione dell’Iva.

Nel caso di specie, mancavano degli elementi in grado di chiarire quale fosse lo stato della cassa nei tre passaggi successivi (dall’amministratore al liquidatore ed al curatore fallimentare) e ciò, secondo la Corte di Cassazione, rendeva del tutto carente l’ordinanza impugnata e ne determinava l’annullamento senza rinvio e la conseguente restituzione dei beni all’ex amministratore della società.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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