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Novità Iva
24 Settembre 2011

Partite Iva inattive non dichiarate: il versamento della sanzione non si accompagna ad altri adempimenti.

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L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 93 del 21 settembre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alle modalità operative da seguire per una corretta applicazione della disposizione introdotta dalla Manovra economica di luglio in materia di chiusura delle partite Iva inattive.

Si ricorda che la norma in questione ha previsto la possibilità per i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività, di sanare la violazione versando una sanzione di € 129, entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Decreto Legge della Manovra, ossia dal 6 luglio 2011.

L’Agenzia aveva già precisato che tale possibilità è prevista soltanto se la violazione non sia stata già constatata con un atto portato a conoscenza del contribuente.

Il versamento delle somme dovute a titolo di sanzione deve avvenire mediante il modello F24-Elementi identificativi. Il modello deve essere correttamente compilato in ogni sua parte.

Il contribuente non dovrà effettuare ulteriori adempimenti. Non dovrà essere consegnata copia del pagamento, dal momento che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi vengono acquisiti automaticamente nel sistema informatico dell’Anagrafe Tributaria. Non dovrà neanche essere presentata la dichiarazione di cessazione di attività in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme prescritte sostituisce la dichiarazione in questione.

Ancora, l’Agenzia ha precisato che, per fruire dell’agevolazione, è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti o professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nel periodo successivo all’anno di cessazione dell’attività indicato nel modello di pagamento.

Il versamento della sanzione, infine, sanerà anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni Iva e delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in riferimento ai periodi d’imposta successivi all’anno di cessazione dell’attività.

 

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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