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Novità Iva
8 Dicembre 2012

Possesso di partita Iva in Italia: si presume l’esistenza di una stabile organizzazione.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 21380 del 30 novembre 2012, ha affermato che dall’attribuzione della partita Iva ad un soggetto straniero che ne ha fatto richiesta deriva, per ragioni di ordine logico-giuridico, la presunzione dell’esistenza di una stabile organizzazione.

La presunzione in questione, però, non è di ordine assoluto. Non è, quindi, escluso che colui che agisce per il rimborso dell’Iva, ai sensi dell’articolo 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possa offrire la dimostrazione della mancanza in concreto degli elementi di ordine personale e materiale, che contrassegnano la nozione di stabile organizzazione.

Non è, però, rilevante, ai fini in questione, la circostanza che l’operazione commerciale dalla quale deriva il credito d’imposta sia stata effettuata non avvalendosi del nominato rappresentante fiscale.

La Corte di Cassazione ha, così, accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame della questione alla luce del principio di diritto suddetto.

La pronuncia impugnata aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso di una società in accomandita semplice avverso il diniego di rimborso dell’Iva.

Il diniego dell’Amministrazione finanziaria, in particolare, era stato motivato con la circostanza che la società era in possesso di codice fiscale e di partita Iva e, quindi, non poteva ritenersi che avesse i requisiti per richiedere il rimborso dell’Iva ai sensi dell’articolo 38-ter.

La sentenza impugnata aveva sostenuto che la nomina di un rappresentante fiscale in Italia, e la conseguente attribuzione di un numero di partita Iva, non costituivano un valido presupposto per sostenere l’inapplicabilità del procedimento di rimborso in questione. La nomina del rappresentante fiscale dimostrava unicamente la scelta dell’impresa di avvalersi di questi per talune operazioni.

La nomina del rappresentante fiscale, infatti, secondo quanto sostenuto dai giudici di secondo grado, non dimostrava di per sé l’esistenza di una stabile organizzazione, che è un fatto che può essere agevolmente dimostrato, ma non presunto.

La Corte di Cassazione ha ribaltato la posizione suddetta, affermando che l’attribuzione della partita Iva rappresenta un elemento sufficiente per presumere, sia pur non in senso assoluto, l’esistenza di un’effettiva stabile organizzazione in Italia, con tutte le conseguenze che ne derivano.

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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