Con Sentenza 15 maggio 2008, n. 12192, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla rettifica dell’IVA da parte dell’Amministrazione finanziaria nei confronti di una società immobiliare nel caso in cui al preliminare di vendita di un immobile non faccia seguito il contratto di acquisto definitivo dello stesso.
Secondo la Cassazione, la rettifica dell’IVA è corretta solo qualora l’Amministrazione finanziaria sia in grado di provare che, al momento della stipula del compromesso, il promissario acquirente non ha versato un anticipo sul prezzo pattuito.
Fonte: www.seac.it
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