Con Risoluzione 6 maggio 2009, n. 123, l’Agenzia delle Entrate si è espressa favorevolmente in merito alla possibilità dell’operatore sammarinese di utilizzare il rappresentante fiscale in Italia per fare transitare i beni destinati ai clienti ubicati in altri stati dell’UE.
L’Amministrazione Finanziaria ha precisato che nella fattispecie l’IVA sarà applicata nel paese di destinazione con il meccanismo dell’inversione contabile, a condizione che l’operazione non configuri lo scopo di perseguire un indebito vantaggio.
Fonte: www.seac.it
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