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Novità Iva
22 Ottobre 2011

Recupero del credito Iva: non e’ ammessa la detrazione nel periodo successivo se non vi e’ stata presentazione della dichiarazione annuale.

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La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 20040 del 30 settembre 2011, ricordando la consolidata propria giurisprudenza in materia, ha affermato che, in caso di inosservanza dell’obbligo di dichiarazione annuale Iva, al contribuente, è preclusa la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato nella relativa annualità attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d’imposta successivo, anche se questo credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza.

Ciò non impedisce, però, al contribuente di soddisfare il credito mediante richiesta di rimborso, ai fini del quale non rileva l’esposizione del credito nella dichiarazione annuale, ma soltanto il suo obiettivo riscontro documentale.

La Suprema Corte ha affermato che tale sistema nazionale non contrasta con la normativa comunitaria.

Ancora, la Cassazione ha riconosciuto che, essendo la detrazione ed il rimborso manifestazioni del medesimo diritto, al contribuente, che, entro il termine di decadenza sancito per il rimborso, abbia esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione contrastata dall’Agenzia delle Entrate per inosservanza dei relativi adempimenti prescritti, non può, in caso di esito negativo del giudizio sulla detrazione, ritenersi precluso il rimborso, se richiesto nel termine di prescrizione.  

a cura dell’Avv. Raffaella De Vico.

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