Con Risoluzione 3 dicembre 2008, n. 466, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito all’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, alle prestazioni di servizi offerte da una società esterna su programmi per la realizzazione di servizi bancari e finanziari.
L’amministrazione finanziaria ha, infatti chiarito che si deve distinguere a seconda che il servizio consista in:
- mera fornitura di un sistema informatico hardware e software idoneo a mettere in collegamento le filiali con il sistema informativo centrale, per il quale non è prevista alcuna esenzione IVA, trattandosi di una mera prestazione di un servizio tecnico;
- “virtual banking” che risulta esente solo se utilizzato in via esclusiva per effettuare operazioni esenti di cui all’articolo 10;
- “informativa alla clientela” che risulta esente solo se relativo ad operazioni contabili effettuate sui conti correnti, a patrimoni gestiti o al portafoglio effetti, attesa la loro connessione oggettiva con operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10.
Fonte: www.seac.it
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